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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16550 del 02/07/2013 (Rv. 627140 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE | Prescrizione - Decorrenza - Momento in cui la malattia é percepibile come danno ingiusto conseguente a comportamento di un terzo - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627140-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE

Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto per contagio una malattia (nella specie, epatite HCV cronica) per fatto doloso o colposo di un terzo decorre, a norma degli artt. 2935 e 2947, primo comma, cod. civ., non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche. (Nella specie, il termine iniziale è stato individuato nella data della certificazione medica, attestante che la paziente era "affetta da epatite cronica da virus C postrasfusionale").

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)