Sez. 3, Sentenza n. 5323 del 15/03/1982 Ud. (dep. 29/05/1982) Rv. 153954 - 01
REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - PARTECIPAZIONE DI MINIMA IMPORTANZA AL REATO - RIFERIMENTO ALL'ATTIVITÀ MATERIALE E PSICHICA - PARTECIPAZIONE ALLA FASE PREPARATORIA DEL DELITTO - APPORTO RILEVANTE - APPLICABILITÀ DELL'ATTENUANTE - ESCLUSIONE.*
REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - PARTECIPAZIONE DI MINIMA IMPORTANZA AL REATO - RIFERIMENTO ALL'ATTIVITÀ MATERIALE E PSICHICA - PARTECIPAZIONE ALLA FASE PREPARATORIA DEL DELITTO - APPORTO RILEVANTE - APPLICABILITÀ DELL'ATTENUANTE - ESCLUSIONE.*
L'attenuante prevista dall'art. 114 cod. pen. non si riferisce soltanto all'attività materiale, bensì anche a quella psichica, svolta in qualsiasi momento dell'iter criminoso, dalla fase ideativa a quella preparatoria ed alla esecuzione. L'attenuante medesima non può pertanto essere concessa quando, per l'opera morale o materiale svolta nella fase di preparazione del delitto, l'apporto del correo si riveli tutt'altro che trascurabile nell'economia generale del reato. (Conf mass n 152848, sulla prima parte; (Conf mass 151760 ed ivi citate a contrario sulla seconda parte della massima).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 114 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)