Sez. 1 - , Ordinanza n. 17738 del 31/05/2022 (Rv. 665122 - 01)
RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - IN GENERE | Privilegio generale - Qualità del credito impressa dalla legge sin dalla nascita - Conseguenze - Fattispecie.
RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - IN GENERE
Il privilegio generale costituisce una qualità del credito impressa dalla legge e fa sì che lo stesso acquisti, sin dalla nascita, il rango particolare che gli è attribuito, anche se la sua funzione si esplica al momento dell'esecuzione forzata e della conseguente apertura del concorso dei creditori; detto privilegio accompagna il credito sorto per le speciali e determinate cause che lo caratterizzano, in modo tale che esso in tanto può dirsi privilegiato in quanto tale sia la sua natura "ab origine". (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso contro il decreto che, in sede di opposizione allo stato passivo, aveva affermato l'applicabilità del privilegio generale di cui all'art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 504 del 1995 solo ai crediti sorti dopo l'entrata in vigore della l. n. 221 del 2012 che, convertendo il d.l. n. 179 del 2012, aveva introdotto tale privilegio).
Cod. Civ. art. 2752, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 16 com. 3, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 34 sexies CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)