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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 2276 del 30/01/2017 (Rv. 643148 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE | Atto di appello notificato a mezzo posta – Deposito di copia dell’appello presso la segreteria del giudice di primo grado – Abrogazione dell’obbligo – Applicabilità – Limiti temporali - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643148-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, l'art 36 del d.lgs. n. 175 del 2014, che, nel modificare l'art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, ha eliminato l’obbligo di deposito, a pena di inammissibilità, di copia dell’appello non notificato a mezzo ufficiale giudiziario presso l’ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata, non si applica ove la notificazione si sia perfezionata prima dell'entrata in vigore della novella e resti, pertanto, in assenza di disciplina transitoria o di esplicite disposizioni di segno contrario, regolata dalla norma sotto il cui imperio è stata posta in essere.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 21/12/2014 num. 175 art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)