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Sez. 5, Ordinanza n. 27971 del 21/12/2011 (Rv. 620794 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE | Proposizione dell'appello - Notifica effettuata prima dell'entrata in vigore della legge n. 248 del 2005 di conversione, con modifiche del d.l. n. 203 del 2005 - Disciplina applicabile - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620794-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, la modifica apportata all'art. 53, comma secondo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 che ha convertito, con modifiche, il d.l. 30 settembre 2005 n. 203 - secondo cui il mancato deposito dell'atto di appello presso l'ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata determina l'inammissibilità del gravame - non si applica nel caso in cui la notifica dell'atto di impugnazione sia stata effettuata sotto il vigore della disciplina precedente, dovendo ritenersi che gli atti perfezionatisi prima dell'intervento di una novella in materia processuale, in difetto di una disciplina transitoria o di esplicite disposizioni contrarie, restano regolati, anche negli effetti, secondo il fondamentale principio "tempus regit actum", dalla norma sotto il cui imperio sono stati posti in essere.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1990 num. 546 art. 53, Decreto Legge 30/09/2005 num. 203 art. 3 bis CORTE COST., Legge 02/12/2005 num. 248 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)