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Sez. L, Sentenza n. 2723 del 29/05/1978 (Rv. 392103 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - PROSECUZIONE DEL PROCESSO - CON CITAZIONE ANZICHE CON ISTANZA DI FISSAZIONE DELLA UDIENZA DI PROSECUZIONE - NULLITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392103-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - PROSECUZIONE DEL PROCESSO - CON CITAZIONE ANZICHE CON ISTANZA DI FISSAZIONE DELLA UDIENZA DI PROSECUZIONE - NULLITA - ESCLUSIONE.*

Quando, dopo la sospensione necessaria del processo di cui all'art 295 cod proc civ, il processo stesso sia proseguito non con le modalita previste dal terzo comma dell'art 297, bensi con un atto di citazione, notificato alla controparte gia costituita entro i sei mesi dalla cessazione della causa di sospensione, non V'e alcuna nullita processuale, sia perche tale sanzione (processuale) non e prevista per il difetto di Forma dell'istanza di cui all'art 297 citato, sia perche, ai sensi e per gli effetti dell'art 156, secondo comma, cod proc civ, la citazione contiene tutti i requisiti essenziali, anche formali, per comunicare all'avversario la volonta di riattivare il procedimento quiescente e di proseguirlo in data ben precisata (quella dell'invito a comparire davanti al giudice, di cui all'art 163 cod proc civ). (nella specie, la sospensione si era verificata nel corso di una controversia di lavoro anteriormente all'entrata in vigore della legge sul nuovo rito del lavoro).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 297 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)