Sez. U, Sentenza n. 4394 del 10/05/1996 (Rv. 497532 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE | Prosecuzione del processo - Mediante atto di citazione - Idoneità - Condizioni.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE
Al fine della valida riassunzione del processo sospeso o interrotto, non è influente che la parte istante vi abbia provveduto, anziché con comparsa o ricorso al giudice per la fissazione dell'udienza di prosecuzione, con citazione della parte ad udienza fissa, la quale possiede tutti i requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo previsto nell'art. 297 cod. proc. civ. - consistente nel compimento di un atto di parte prima che sia trascorso il termine perentorio entro il quale va promossa la prosecuzione del giudizio - che può essere perseguito anche attraverso un atto di citazione che sia notificato alla controparte prima della scadenza del termine medesimo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 297 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)