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Sez. 1, Sentenza n. 10978 del 03/11/1998 (Rv. 520307 - 01)

ASSICURAZIONE - AGENTE DI ASSICURAZIONE - POTERI DI RAPPRESENTANZA | Procura - Regime pubblicitario - Pubblicazione nel registro delle imprese - Necessità "ex lege" - Conseguenze nel caso di carenza dei poteri rappresentativi - Apparenza del diritto - In contrasto con la situazione giuridica risultante dallo specifico mezzo di pubblicità - Principio dell'affidamento - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 1998-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520307-01

ASSICURAZIONE - AGENTE DI ASSICURAZIONE - POTERI DI RAPPRESENTANZA

La procura rilasciata agli agenti (ed ai subagenti) di assicurazione è assoggettata alla forma pubblicitaria della pubblicazione nel registro delle imprese. La previsione di tale regime si desume dalla formulazione dell'art. 1903, comma primo, cod. civ.. Ed infatti, pur facendo la predetta norma generico riferimento alla pubblicazione della procura " nelle forme richieste dalla legge ", deve ritenersi, in assenza di altre norme che regolino la pubblicazione della procura di cui si tratta, che il rinvio operato dal citato art. 1903 riguardi solo le modalità procedurali della pubblicazione, che, tenuto conto della natura del soggetto rappresentato, vanno identificate in quelle previste in via generale per gli imprenditori commerciali dagli artt. 2188 segg. cod. civ.. Ne consegue che il terzo che abbia omesso di verificare l'esistenza e la portata della attribuzione dei poteri in questione non può invocare il principio dell'affidamento facendo valere una incolpevole aspettativa di fronte all'apparenza del diritto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1903 com. 1, Cod. Civ. art. 2188

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)