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Sez. 3, Sentenza n. 3975 del 04/12/1974 (Rv. 372550 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - ANALISI DI TUTTE LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI - DI TUTTE LE RISULTANZE PROCESSUALI - NECESSITA - ESCLUSIONE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1974-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372550-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - ANALISI DI TUTTE LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI - DI TUTTE LE RISULTANZE PROCESSUALI - NECESSITA - ESCLUSIONE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - LIMITI.*

La valutazione delle risultanze istruttorie e la scelta, tra di esse, di quelle che siano idonee a sorreggere la decisione e riservata al giudice del merito, il quale e solo soggetto al limite legale di dover dare, delle determinazioni prese, congrua ed esatta motivazione che consenta il controllo del criterio logico seguito: Obbligo di motivazione che egli compiutamente soddisfa quando, anche senza confutare espressamente e singolarmente le argomentazioni svolte dalle parti e tutte le risultanze di causa, e valorizzando solo gli elementi ritenuti piu attendibili e pertinenti, dia adeguata spiegazione del suo convincimento, cosi contraddicendo per implicito il difforme assunto delle parti, logicamente incompatibile con la soluzione adottata. (Conf 920'73, mass n 363285).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)