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Sez. 1, Sentenza n. 920 del 03/04/1973 (Rv. 363285 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1973-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363285-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La valutazione delle risultanze istruttorie e la scelta, tra esse, di quelle che siano idonee a sorreggere la decisione sono attivita riservate al giudice di merito, il quale e solo soggetto al limite legale di dover dare, delle determinazioni prese, congrua ed esatta motivazione che consenta il controllo del criterio logico seguito; Obbligo di motivazione che egli compiutamente soddisfa quando, anche senza confutare espressamente e singolarmente le argomentazioni svolte dalle parti e tutte le risultanze di causa, e valorizzando solo gli elementi ritenuti piu attendibili e pertinenti, dia adeguata spiegazione del suo convincimento, cosi contraddicendo per implicito il difforme assunto delle parti, logicamente incompatibile con la soluzione adottata. (Conf 861/71, mass n 350734).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)