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Sez. 1, Sentenza n. 5275 del 07/03/2007 (Rv. 599855 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione per mancato rispetto del termine ragionevole del processo - Applicabilità ai giudizi in materia tributaria - Condizioni e limiti - Questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 111, secondo comma, e 3 Cost. - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2007-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599855-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

Per individuare l'area di applicazione della disciplina del diritto all'equa riparazione per mancato rispetto del termine ragionevole del processo, previsto dall'art. 2 della legge n. 89 del 2001, occorre tener conto delle indicazioni emergenti dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, alle quali il giudice interno deve conformarsi, attesa la coincidenza dell'area di operatività dell'equa riparazione ai sensi della legge n. 89 del 2001 con l'area delle garanzie assicurate dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. In particolare, poichè la Corte considera meritevoli di tale speciale tutela i diritti e i doveri di "carattere civile" di ogni persona, e non le obbligazioni di natura pubblicistica, laddove non sia estensibile il campo di applicazione dell'art. 6 della Convenzione alle controversie tra il cittadino e il Fisco aventi ad oggetto provvedimenti impositivi (stante l'estraneità ed irriducibilità di tali vertenze al quadro di riferimento delle liti in materia civile), ciò nondimeno non può affermarsi in assoluto che tutte le controversie portate all'attenzione del giudice tributario rimangano estranee alla possibile applicazione della tutela di cui alla legge n. 89 del 2001, in quanto potrebbero rientrarvi le richieste di rimborso di somme, rifluenti nell'area delle obbligazioni privatistiche. Tali non sono quelle relative al rimborso di imposte che i ricorrenti deducano essere state indebitamente trattenute, poichè esse danno luogo a controversie le quali non hanno ad oggetto l'accertamento del diritto alla ripetizione di indebito secondo principi di diritto civile, bensì proprio la esistenza o meno del presupposto del potere impositivo dello Stato, e, come tali, non rientrano nell'ambito di tutela previsto dalla citata Convenzione europea. Nè siffatta lacuna di tutela si pone in alcun modo in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo, stabilito dall'art. 111, secondo comma, Cost., che demanda alla legge ordinaria il compito di attuare tale principio, e tenuto conto della non applicabilità diretta ai giudizi tributari delle speciali regole di diritto sostanziale e procedurale dettate dalla legge n. 89 del 2001, risultando, pertanto, ipotizzabile, in caso di durata irragionevole di tali giudizi, l'esercizio di un'azione ordinaria per il risarcimento dei danni. Manifestamente infondato è altresì il dubbio di illegittimità costituzionale dell'art. 2 della citata legge n. 89 del 2001, nella parte in cui non estende la propria disciplina alle controversie in materia tributaria nelle quali sia in questione il potere impositivo dello Stato, per la irragionevole disparità di trattamento che ne deriverebbe rispetto alle controversie di altro genere, non costituendo una scelta manifestamente irragionevole del legislatore nazionale quella di adeguarsi ai principi e regole ed ai limiti stabiliti dalla Convenzione europea come interpretata dalla Corte di Strasburgo.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 2, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)