diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1127 del 12/04/1972 (Rv. 357557 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - DIVORZIO - EMESSE DA TRIBUNALI STRANIERI - PRESUPPOSTI DI FATTO - DIVERSITA RISPETTO ALLA LEGISLAZIONE ITALIANA - IRRILEVANZA - STATO MATRIMONIALE DEGLI STRANIERI - EFFETTI CIVILI - APPLICABILITA DELLA LEGGE NAZIONALE DEGLI STRANIERI.*
Stato
decisa il 1972-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357557-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - DIVORZIO - EMESSE DA TRIBUNALI STRANIERI - PRESUPPOSTI DI FATTO - DIVERSITA RISPETTO ALLA LEGISLAZIONE ITALIANA - IRRILEVANZA - STATO MATRIMONIALE DEGLI STRANIERI - EFFETTI CIVILI - APPLICABILITA DELLA LEGGE NAZIONALE DEGLI STRANIERI.*

Nel giudizio di delibazione di una sentenza straniera di divorzio, non rileva la diversita dei presupposti di fatto della dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio secondo la legislazione dello stato che ha dichiarato il divorzio e secondo la legislazione italiana (fuori dei casi di ripudio unilaterale e simili), in quanto non puo considerarsi di ordine pubblico tutta la disciplina degli effetti del matrimonio, ed in quanto, non sussistendo tale limite, lo stato matrimoniale degli stranieri dev'essere regolato dalla legge dello stato al quale essi appartengono per cio che concerne gli effetti civili del matrimonio (anche se si tratti di matrimonio concordatario contratto da stranieri in Italia).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Legge 11/02/1929 art. 34, Tratt. Internaz. 11/02/1929 num. 35 all. C, Legge 01/12/1970 num. 898 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)