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Sez. 1, Sentenza n. 798 del 23/02/1977 (Rv. 384394 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - DIVORZIO - DELIBAZIONE DI SENTENZE STRANIERE - LIMITI - PRINCIPI DI ORDINE PUBBLICO - SUSSISTENZA - OGGETTO.*
Stato
decisa il 1977-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384394-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - DIVORZIO - DELIBAZIONE DI SENTENZE STRANIERE - LIMITI - PRINCIPI DI ORDINE PUBBLICO - SUSSISTENZA - OGGETTO.*

Anche dopo il venir meno del principio dell'indissolubilita del matrimonio per effetto della legge n 898 del 1970, sono ancora ravvisabili nel nostro ordinamento altri principi di ordine pubblico che possono limitare l'ambito della delibabilita delle sentenze straniere di divorzio. Tali principi fondamentali e inderogabili si identificano nei valori essenziali che le norme costituzionali e ordinarie tendono a tutelare nel matrimonio, come quello della eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, quello della unita familiare intesa come stabile comunione spirituale e materiale tra i componenti della famiglia e quello della responsabilita dei coniugi in ordine agli impegni liberamente assunti per detta societa naturale, impegni che sono soprattutto finalizzati alla formazione e al completamento della personalita dei suoi componenti. (V 44/76, mass n 378669; (V 1155/75, mass n 374594; (V 1127/72, mass n 357557).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)