Sez. 1, Sentenza n. 1322 del 09/12/1980 Ud. (dep. 20/02/1981) Rv. 147702 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - DEFINIZIONE GIURIDICA - DEL FATTO - INCOMPATIBILITA CON LA DEVOLUZIONE PARZIALE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - DEFINIZIONE GIURIDICA - DEL FATTO - INCOMPATIBILITA CON LA DEVOLUZIONE PARZIALE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
La devoluzione parziale, che, come si evince dall'art 515 cod proc pen si correla al principio di disponibilita e costituisce un aspetto caratteristico del giudizio di appello, non impedisce al giudice di dare al fatto una diversa definizione giuridica quando i motivi di impugnazione impongano il riesame del titolo del reato; e cio si risolve nella riaffermazione del noto canone jura novit curia. (nella specie e stata definita legittima la decisione della Corte di merito, la quale, giudicando su appello del PM, che si doleva del fatto che i primi giudici avevano rapportato la detenzione di trentacinque grammi di haschish alla previsione di cui all'art 80 della legge sugli stupefacenti e chiedeva l'affermazione della penale responsabilita dell'imputato per il reato previsto dall'art 72 della anzidetta legge, riteneva il prevenuto responsabile dell'art 71 ultima parte di detta legge. La Corte di Cassazione ha anche precisato che la decisione dei giudici di merito di secondo grado non ha operato cosi alcun trattamento sfavorevole all'imputato, posto che si sono applicate le sanzioni nei limiti indicati dall'art 72 della legge del 1975 n 685, ossia nei limiti di quella ipotesi corrispondente alla originaria imputazione, della quale il PM impugnante invocava il riconoscimento).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 71 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 72 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)