Sez. 2, Sentenza n. 11130 del 13/10/1981 Ud. (dep. 16/12/1981) Rv. 151333 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - DEFINIZIONE GIURIDICA - EFFETTO DEVOLUTIVO - APPELLO DEL SOLO IMPUTATO - RIFERIMENTO AGLI ESTREMI DEL REATO - DEFINIZIONE GIURIDICA PIÙ GRAVE - AMMISSIBILITÀ.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - DEFINIZIONE GIURIDICA - EFFETTO DEVOLUTIVO - APPELLO DEL SOLO IMPUTATO - RIFERIMENTO AGLI ESTREMI DEL REATO - DEFINIZIONE GIURIDICA PIÙ GRAVE - AMMISSIBILITÀ.*
La facoltà del giudice di appello di dare al fatto una definizione giuridica anche più grave, in Mancanza di impugnazione del pubblico ministero, ricorre solo quando l'imputato abbia impugnato la sentenza in ordine alla sussistenza degli estremi del reato in punto di fatto. (Conf. Sostanzialmente mass. Nn. 147702/81, 145720/80, 139330/78 nelle quali si afferma che i motivi di impugnazione devono imporre il riesame del titolo del reato; nelle seguenti massime la suprema Corte ha precisato essere necessario che l'imputato abbia proposto appello circa la natura giuridica del fatto: 133149/76, 125373/73, 121216/72 ed ivi citate, 115619/70, 115245/70 ed ivi citate, 111715/69; nel senso che la facoltà in questione non è consentita quando l'imputato abbia proposto impugnazione per essere assolto con formula piena V. Mass. Nn. 115246/70, 107522/68).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)