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Sez. 2, Sentenza n. 6464 del 27/11/1982 (Rv. 424096 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - TEMPESTIVITÀ DEL RILASCIO DELLA PROCURA, EX ART. 125 COD. PROC. CIV. - PROVA - ELEMENTI PRESUNTIVI - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1982-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424096-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - TEMPESTIVITÀ DEL RILASCIO DELLA PROCURA, EX ART. 125 COD. PROC. CIV. - PROVA - ELEMENTI PRESUNTIVI - RILEVANZA.*

La tempestività del rilascio della procura, entro il termine indicato dall'art. 125 secondo comma cod. proc. civ., può desumersi anche presuntivamente da qualsiasi altro elemento emergente dagli Atti processuali, obiettivamente valutabili, che appaghi l'esigenza dell'anteriorità della formazione del documento rispetto alla Costituzione dell'attore o dell'appellante, atteso che la legge non richiede che tale anteriorità risulti da Atti formali e insostituibili. Pertanto, poiché il cancelliere, ai sensi dell'art. 74 disp. Att. Cod. proc. civ., è tenuto a controllare la corrispondenza delle indicazioni apposte nella nota di iscrizione a ruolo con gli Atti e i documenti effettivamente prodotti dalla parte e perciò a rilevare ex officio il mancato deposito della procura indicata nella nota stessa, il difetto di tale rilievo, unitamente a tale indicazione, può fondare una valida presunzione di regolarità del tempestivo rilascio della procura stessa.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 125, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 74, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 74

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)