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Sez. L, Sentenza n. 2402 del 26/02/1993 (Rv. 481130 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro la disoccupazione - Contributi e prestazioni - Indennità - In genere | Valore monetario ex art. 13 D.L. n. 30 del 1974 - Adeguamento giudiziale secondo gli indici I.S.T.A.T. - Necessità.
Stato
decisa il 1993-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481130-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro la disoccupazione - Contributi e prestazioni - Indennità - In genere

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 497 del 1988 - con la quale è stata dichiarata, con efficacia "ex tunc" su tutti i rapporti non ancora esauriti, l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 del D.L. 2 marzo 1974 n.30, convertito in legge 16 aprile 1974 n. 114, nella parte in cui non prevede un meccanismo di adeguamento del valore monetario dell'indennità ordinaria di disoccupazione, indicato in lire 800 giornaliere - tale valore deve essere adeguato in termini monetari alla perdita del potere di acquisto della moneta che sia nel frattempo intervenuta, mediante l'applicazione degli indici I.S.T.A.T..

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 150 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 150 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/1974 num. 30 art. 13 CORTE COST., Legge 16/04/1974 num. 114 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)