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Sez. 5, Sentenza n. 11688 del 08/07/1977 Ud. (dep. 29/09/1977) Rv. 136839 - 01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - FATTO SCUSABILE - NOZIONE - OBBLIGO DEL CONTROLLO SULLA PROVVISTA - ERRONEA OPINIONE CIRCA LA SUSSISTENZA DEI FONDI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1977-07-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/136839-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - FATTO SCUSABILE - NOZIONE - OBBLIGO DEL CONTROLLO SULLA PROVVISTA - ERRONEA OPINIONE CIRCA LA SUSSISTENZA DEI FONDI - IRRILEVANZA.*

Errore scusabile, ai sensi dell'ultimo comma dell'art 116 della legge sull'assegno bancario, e quello che riflette un fatto imprevedibile che non rientra nella normalita della vita degli affari e delle relazioni sociali. Ne deriva che non puo ritenersi scusabile la erronea opinione dell'emittente circa la sussistenza presso la banca trattaria di fondi sufficienti, per l'accreditamento sul suo conto di assegni o effetti cambiari girati alla banca. L'emittente, infatti quando l'esistenza della provvista dipende da accrediti di effetti da lui girati alla banca trattaria, ha l'Obbligo di accertare la effettiva esistenza della provvista, in quanto l'operazione verso la banca e assistita dalla clausola 'salvo buon finé. (V mass n 133454; (V mass n 133437).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)