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Sez. 5, Sentenza n. 2816 del 30/01/1985 Ud. (dep. 28/03/1985) Rv. 168509 - 01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - FATTO SCUSABILE - AFFIDAMENTO SULL'ACCREDITO DI CAMBIALI E ALTRI TITOLI DI CREDITO VERSATI AL TRATTARIO - ERRORE NON SCUSABILE SULLA SUFFICIENZA DELLA PROVVISTA - RATIO.*
Stato
decisa il 1985-01-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/168509-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - FATTO SCUSABILE - AFFIDAMENTO SULL'ACCREDITO DI CAMBIALI E ALTRI TITOLI DI CREDITO VERSATI AL TRATTARIO - ERRORE NON SCUSABILE SULLA SUFFICIENZA DELLA PROVVISTA - RATIO.*

In tema di emissione di assegni senza copertura, punibile anche a titolo di colpa, non può considerarsi errore scusabile, in ipotesi di insufficienza della provvista, l'affidamento da parte dello emittente circa l'accreditamento di cambiali od altri titoli di credito rilasciati da terzi e da lui girati alla banca trattaria, in quanto il correntista, acquistando la disponibilità della somma soltanto dopo che i titoli siano stati pagati, ha l'Obbligo giuridico di accertare, prima di emettere l'assegno bancario, l'effettiva disponibilità della sufficiente provvista presso il trattario. (Conf mass n 152250; (Conf mass n 138881; (Conf mass n 136839; (Conf mass n 137545).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)