Sez. L, Sentenza n. 1311 del 06/02/1992 (Rv. 475600 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - In genere | Somme dovute a norma del contratto collettivo ai figli dei dipendenti - Per la frequenza a corsi di studio - Retribuzione dovuta al lavoratore - Inclusione - Previsione della diretta corresponsione delle somme ai figli - Irrilevanza - Controversia relativa alla loro erogazione - Litisconsorti necessari - Figli dei lavoratori - Esclusione.
Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - In genere
Le somme che il datore di lavoro è tenuto ad erogare, a norma del contratto collettivo, ai figli dei dipendenti che frequentino corsi di studio secondo determinate modalità e specifici livelli di profitto, non richiedenti particolari meriti, fanno parte della retribuzione dovuta al lavoratore, il quale è titolare del diritto a tali provvidenze nonostante la previsione contrattuale della diretta corresponsione delle somme stesse ai figli dei lavoratori; questi ultimi non sono quindi litisconsorti necessari nella controversia relativa alle erogazioni in questione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)