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Sez. L, Sentenza n. 11175 del 14/12/1996 (Rv. 501322 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Somme erogate dal datore di lavoro per il servizio mensa e per le colonie estive a favore dei figli dei dipendenti - Computabilità (relativamente ai periodi di inapplicabilità dell'art. 9 bis del D.L. n. 103 del 1991 e dell'art. 17 del decreto legislativo n. 503 del 1992) - Facoltatività dell'utilizzazione dei servizi e mancata previsione di indennità sostitutive per i dipendenti non fruitori dei medesimi - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1996-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501322-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE

In tema di determinazione della base imponibile ai fini contributivi ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153 - relativamente ai periodi di paga ai quali non sono applicabili l'art. 9 bis del D.L. 29 marzo 1991 n. 103 (convertito in legge 1 giugno 1991 n. 166) e l'art. 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503 (e successive modificazioni) - sussiste per il datore di lavoro l'obbligo di corrispondere i contributi ed i premi per le assicurazioni obbligatorie sulle somme effettivamente erogate per consentire il funzionamento del servizio di mensa aziendale e l'invio dei figli dei dipendenti alle colonie estive, salvo che non dimostri la non dipendenza delle erogazioni dal rapporto di lavoro, oppure che i lavoratori corrispondano il costo reale degli indicati servizi, senza che rilevi la facoltatività dell'utilizzazione dei servizi e la mancata previsione di un'indennità sostitutiva per i dipendenti che non fruiscano delle utilità offerte.

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Decreto Legge 29/03/1991 num. 103 art. 9 bis CORTE COST., Legge 01/06/1991 num. 166 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 17, Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 6 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)