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Sez. 2 - , Sentenza n. 16833 del 08/02/2019 Cc. (dep. 17/04/2019) Rv. 276418 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Nullità della notificazione dell’avviso di udienza – Rinnovazione - Concessione di un nuovo termine di comparizione di tre giorni liberi – Necessità - Applicabilità dell'art. 184, comma 2 cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2019-02-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276418-01

MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

Nel procedimento di riesame, la nullità della notificazione dell'avviso di udienza ne impone la rinnovazione con la concessione di un nuovo termine di tre giorni liberi consecutivi che devono intercorrere tra la data della nuova notificazione e quella dell'udienza, da fissarsi in data compatibile con la celerità della particolare procedura e, in ogni caso, tale da non determinare la caducazione della misura cautelare per la decorrenza del termine perentorio di dieci giorni previsto per il deposito della decisione. (Fattispecie in cui il Tribunale, disposta la rinnovazione della predetta notificazione all'indagato non comparso per un'udienza successiva alla scadenza del termine ex art. 309, comma 9 cod. proc. pen., aveva erroneamente escluso l'operatività della previsione di inefficacia del sequestro di cui al comma 10 dell'art. 309 cit., richiamato dall'art. 324 cod. proc. pen., ritenendola in contrasto con l'art. 184, comma 2, stesso codice, che attribuisce alla parte comparsa per far rilevare la nullità di un avviso il diritto ad un termine a difesa non inferiore a cinque giorni). (Vedi Sez. 1, n. 443 del 03/02/1993 Rv. 193393 - 01; Sez. 2, n. 4153 del 24/10/1996 Rv. 206420 - 01)

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 184 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)