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Sez. 2, Sentenza n. 53674 del 10/12/2014 Cc. (dep. 23/12/2014) Rv. 261855 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Termine di comparizione - Tre giorni liberi - Esclusione nel computo "del dies a quem" e "del dies a quo" - Inosservanza - Nullità a regime intermedio - Conseguenze - Concessione di un ulteriore termine ad integrazione di quello originario - Legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-12-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261855-01

MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

Nel procedimento di riesame, l'inosservanza del termine di tre giorni liberi consecutivi, che devono intercorrere tra la data di comunicazione o notificazione dell'avviso di udienza e quella dell'udienza stessa - nel computo dei quali deve essere escluso non soltanto il "dies a quo" ma anche il "dies ad quem" - è causa di nullità generale (a regime intermedio) dell'atto, che, se tempestivamente eccepita, ne impone la rinnovazione con la concessione di nuovi tre giorni liberi e non di un ulteriore termine ad integrazione di quello originario.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 184, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)