Sez. T, Sentenza n. 2196 del 30/01/2025 (Rv. 673649-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Sisma Sicilia del 1990 - Istanza di rimborso ex art. 1, comma 665, l. n. 190 del 2014 - Modifiche introdotte dall'art. 16-octies d.l. n. 91 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 123 del 2017 - Diritto del contribuente - Contestazione - Onere della prova a carico della Amministrazione sugli specifici fatti impeditivi, modificativi ed estintivi - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
In tema di istanza di rimborso dei soggetti colpiti dal sisma in Sicilia del 1990, l'Amministrazione, che contesta il diritto del contribuente al rimborso delle somme indebitamente pagate, ai sensi dell'art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014, per come integrato dall'art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 123 del 2017, è tenuta ad allegare, in relazione alle informazioni in suo possesso derivanti dalla presentazione o meno della dichiarazione dei redditi e dei successivi pagamenti, gli specifici fatti impeditivi, modificativi ed estintivi dello stesso e non può limitarsi ad opporre che l'onere della prova grava sul richiedente, rientrando tra gli
obblighi di collaborazione e buona fede che devono orientare i rapporti della stessa Amministrazione tributaria con i contribuenti.
Legge 23/12/2014 num. 190 art. 1 com. 665 CORTE COST., Decreto Legge 20/06/2017 num. 91 art. 16 octies CORTE COST., Legge 03/08/2017 num. 123 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)