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Sez. 1, Sentenza n. 8154 del 28/08/1997 (Rv. 507258 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PRESTAZIONI | Regione Puglia - Crediti dei farmacisti per medicinali forniti agli assistiti del S.S.N. - Rimborso - Costituzione in mora della U.S.L. obbligata al pagamento - Intimazione scritta ex art. 1219, primo comma, cod. civ. - Necessità.
Stato
decisa il 1997-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507258-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PRESTAZIONI

Con riguardo alle somme che le Unità sanitarie locali della Regione Puglia devono rimborsare ai farmacisti sulla base delle distinte contabili da questi presentate entro il giorno 15 del mese, il sopraggiungere della scadenza all'uopo fissata dall'art. 10 dell'accordo nazionale tra U.S.L. e farmacisti approvato con d.P.R. del 15 settembre 1979 (giorno 25 del mese di riferimento) non implica mora "ex re", ai sensi dell'art. 1219 secondo comma, n. 3 cod. civ., considerato che l'art. 33 della legge regionale 16 gennaio 1981, n. 8 non apporta alcuna deroga al regime di tesoreria prescritto dalla legge sulla contabilità dello Stato e fatto proprio anche dalla Regione Puglia e che la previsione dell'accreditamento delle somme dovute dalle U.S.L. sul conto bancario o postale del creditore non vale a spostare il "forum solutionis", che anche in questo caso, come in quello in cui il mandato di pagamento sia commutato in vaglia cambiario o assegno circolare da rimettere al creditore, resta la sede dell'ufficio di tesoreria nella quale si provvede alla emissione dell'assegno o si dispone l'accreditamento. Ne consegue che il farmacista, per la costituzione in mora dell'obbligata U.S.L., deve provvedere con intimazione scritta ex art. 1219 primo comma cod. civ., alla quale non è equiparabile, né in modo esplicito né implicito, la presentazione delle distinte contabili dei rimborsi mensili.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1219, Legge Reg. Puglia 16/01/1981 num. 8 art. 33, DPR 15/09/1979 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)