Sez. 2, Sentenza n. 12339 del 22/08/2003 (Rv. 566157 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - CONTENUTO E FORMA DELL'ATTO | Uso di forme solenni - Necessità - Esclusione.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - CONTENUTO E FORMA DELL'ATTO
L'atto di costituzione in mora - che deve consistere in un'intimazione o richiesta fatta per iscritto - non postula l'uso di forme solenni né l'osservanza di particolari requisiti o adempimenti, essendo sufficiente che, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e comunque portato a sua conoscenza, il creditore manifesti la sua volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1208, Cod. Civ. art. 1210
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)