Sez. 1, Sentenza n. 3895 del 06/12/1969 (Rv. 344297 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - COMUNICAZIONI - FORMALITA - CARATTERE TASSATIVO - ESCLUSIONE - USO DI FORME DIVERSE - LEGITTIMITA - CONDIZIONI - COMUNICAZIONE DIRETTA - AMMISSIBILITA - DOCUMENTAZIONE - FATTISPECIE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - COMUNICAZIONI - FORMALITA - CARATTERE TASSATIVO - ESCLUSIONE - USO DI FORME DIVERSE - LEGITTIMITA - CONDIZIONI - COMUNICAZIONE DIRETTA - AMMISSIBILITA - DOCUMENTAZIONE - FATTISPECIE.*
Le formalita stabilite per le comunicazioni dagli artt 136 cod proc civ e 45 disp att dello stesso codice non sono dettate a pena di nullita, per cui il cancelliere puo utilmente giovarsi anche di forme diverse da quelle prescritte da tali norme, sempre che risulti raggiunta, per effetto della sua attivita, la certezza sia della puntuale ed effettiva presa di conoscenza, da parte del destinatario, della notizia comunicata, sia della data in cui e avvenuta la comunicazione stessa. Il cancelliere, pertanto, puo procedere alla comunicazione diretta, anziche mediante consegna del biglietto di cancelleria al destinatario, effettuando verbalmente la partecipazione da comunicare e la documentazione dell'attivita cosi compiuta puo risultare o da apposita certificazione dello stesso funzionario redatta a margine o in calce all'originale dell'atto, o sul biglietto contenente la comunicazione, ovvero dalla data o dal visto apposto dal destinatario, senza necessita di alcuna autenticazione, a margine dell'originale dell'atto. (nella specie, e stata ritenuta validamente eseguita la comunicazione dell'udienza di rinvio al procuratore costituito dell'appellante, il quale, nel dare atto del ritiro del proprio fascicolo, aveva apposta la firma, insieme con la data, a margine del foglio di udienza, in corrispondenza delle righe del verbale della udienza in cui era stato disposto il rinvio ai sensi dell'art 348 cod proc civ).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 136 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)