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Sez. 2, Sentenza n. 11511 del 13/10/1999 (Rv. 530617 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO | Pronuncia diversa dall'accoglimento della domanda di liquidazione - Condanna del soccombente al rimborso delle spese del giudizio relative al procedimento stesso - Ammissibilità - Disposto ex art. 29, sesto comma, legge n. 794 del 1942 - Interpretazione - Funzione - Limiti.
Stato
decisa il 1999-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530617-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO

Nel procedimento speciale di liquidazione degli onorari a favore del difensore previsto dall'art. 29 della legge n. 794 del 1942, la condanna del soccombente a rimborsare le spese del giudizio relative al procedimento medesimo è ammissibile non solo nel caso di accoglimento della domanda, ma anche in ipotesi di decisione diversa, poiché, in armonia con i principi di cui all'art. 3 e 24 Cost. e con la regola dell'applicabilità della disciplina in materia di spese giudiziali ad ogni procedimento svolgentesi in contraddittorio e caratterizzato dalla difesa tecnica, la disposizione del sesto comma del citato art. 29 va interpretata nel senso che è collegata all'accoglimento della domanda di liquidazione degli onorari la sola esecutività (anche) della pronuncia sulle spese del procedimento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)