Sez. 2, Sentenza n. 672 del 29/01/1996 (Rv. 495615 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO | Insussistenza delle condizioni per l'esperimento della procedura ex art. 794 del 1942 - Liquidazione delle spese del procedimento - Inammissibilità -.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO
In tema di liquidazione degli onorari al difensore, l'art. 29 settimo comma della legge 13 giugno 1942 n. 794 prevede una pronunzia in ordine alle spese del procedimento solo nel caso in cui si provveda alla liquidazione degli onorari. Ne deriva, a contrario, che tale pronunzia non è consentita nel caso in cui il giudice ritenga non sussistenti le condizioni per l'esperimento della speciale procedura prevista dagli artt. 28 e segg. della citata legge n. 794 del 1942.
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)