Sez. 6, Sentenza n. 4183 del 07/03/1995 Ud. (dep. 19/04/1995) Rv. 201262 - 01
Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - In genere | Abuso di ufficio - Dolo specifico - Ingiustizia del vantaggio o del danno - Valutazione - Criteri - Indicazione - Fattispecie: assegnazione alloggi pubblici.
Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - In genere
In tema di reato di abuso di ufficio, l'ingiustizia del vantaggio o del danno, quale componente del dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice (art. 323 cod. proc. pen.) non può essere valutata esclusivamente in relazione al fatto, cioè all'abuso, ma anche in relazione al risultato che l'agente si propone, ben potendo verificarsi che l'abuso sussista come elemento materiale, ma che il vantaggio o il danno in questione non siano ingiusti, così potendosi questi ultimi qualificare solo quando non spettino in base all'ordinamento giuridico. Sotto codesto profilo, peraltro, ad escludere l'ingiustizia non è sufficiente che il destinatario della condotta abusiva sia titolare di una posizione giuridica astrattamente tutelabile, ma occorre che questa sia tale nel contesto concreto, cioè avuto riguardo alle condizioni normativamente previste, anche per le ipotesi di concorso con la posizione di altri titolari di diritti analoghi. (Affermando siffatti principi la Cassazione ha annullato una sentenza alla quale i Giudici di merito avevano escluso l'ingiustizia del conteggio procurato agli assegnatari di alloggi pubblici in base alla considerazione che, pur risultando violate la graduatoria e le norme regolamentari dell'assegnazione, tuttavia la condotta degli imputati, Sindaco ed assessori, non era priva di oggettiva giustificazione fondata nelle gravi necessità abitative dei beneficiari. La Suprema Corte ha al proposito rilevato che l'ingiustizia del vantaggio va valutata in base al diritto oggettivo regolante la materia e non in base alle considerazioni dell'agente).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 323 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)