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Sez. 5, Sentenza n. 15002 del 10/10/1978 Ud. (dep. 24/11/1978) Rv. 140457 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - SPECIALE TENUITA DEL DANNO - CRITERI DI VALUTAZIONE.*
Stato
decisa il 1978-10-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/140457-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - SPECIALE TENUITA DEL DANNO - CRITERI DI VALUTAZIONE.*

Nella bancarotta fraudolenta per distrazione (art 216 n 1 legge fallimentare) l'attenuante della speciale tenuita del danno (art 219) dev'essere valutata con riferimento alla diminuzione patrimoniale causata dal reo in danno dei creditori nel momento della consumazione del reato e in relazione al valore di mercato della cosa distratta.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 219 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 219 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)