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Sez. 5, Sentenza n. 10999 del 07/10/1981 Ud. (dep. 16/12/1981) Rv. 151267 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - MAGGIORE GRAVITÀ O TENUITÀ DEL DANNO - CRITERI DI VALUTAZIONE.*
Stato
decisa il 1981-10-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/151267-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - MAGGIORE GRAVITÀ O TENUITÀ DEL DANNO - CRITERI DI VALUTAZIONE.*

Nel valutare il danno, ai fini dell'applicazione della circostanza attenuante o aggravante di cui all'art. 219 legge fallimentare, deve aversi riguardo non al danno causato dal fallimento, ma a quello derivato dal fatto di bancarotta. Invero, è questo il fatto che costituisce l'illecito penale, non il fallimento in sè considerato. Occorre quindi riferirsi, nella valutazione del danno, non alla entità del passivo o alla differenza tra attivo e passivo, bensì alla diminuzione patrimoniale cagionata direttamente ai creditori dal fatto di bancarotta, per esempio dalla distrazione dei beni. (Conf mass nn 140457, 140096, 137110 e 136103).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 217 CORTE COST., Legge Falliment. art. 219 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 219 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)