Sez. 5, Sentenza n. 10999 del 07/10/1981 Ud. (dep. 16/12/1981) Rv. 151267 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - MAGGIORE GRAVITÀ O TENUITÀ DEL DANNO - CRITERI DI VALUTAZIONE.*
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - MAGGIORE GRAVITÀ O TENUITÀ DEL DANNO - CRITERI DI VALUTAZIONE.*
Nel valutare il danno, ai fini dell'applicazione della circostanza attenuante o aggravante di cui all'art. 219 legge fallimentare, deve aversi riguardo non al danno causato dal fallimento, ma a quello derivato dal fatto di bancarotta. Invero, è questo il fatto che costituisce l'illecito penale, non il fallimento in sè considerato. Occorre quindi riferirsi, nella valutazione del danno, non alla entità del passivo o alla differenza tra attivo e passivo, bensì alla diminuzione patrimoniale cagionata direttamente ai creditori dal fatto di bancarotta, per esempio dalla distrazione dei beni. (Conf mass nn 140457, 140096, 137110 e 136103).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 217 CORTE COST., Legge Falliment. art. 219 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 219 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)