Sez. U, Sentenza n. 6946 del 23/06/1993 (Rv. 482880 - 01)
Trasporti - Pubblici - Ferrovie in concessione - Personale (impiegati ed agenti) - Giudizi e sanzioni disciplinari | Sospensione del lavoro seguita da provvedimento di destituzione - Annullamento da parte del giudice amministrativo - Conseguenze - Accertamento della colpa del dipendente per la perdita delle retribuzioni - Preclusioni - Deducibilità del compenso per il lavoro autonomo svolto durante la sospensione dal risarcimento del danno - Limiti.
Trasporti - Pubblici - Ferrovie in concessione - Personale (impiegati ed agenti) - Giudizi e sanzioni disciplinari
Con riguardo ad ipotesi di sospensione dal lavoro, seguita da provvedimento di destituzione di lavoratore dipendente da azienda esercente il pubblico servizio di trasporto in regime di concessione, l'annullamento, ad opera del giudice amministrativo, di tali sanzioni disciplinari, con conseguente ripristino "ex tunc" del rapporto di lavoro, da un lato preclude l'accertamento dell'imputabilità a colpa del dipendente della perdita delle retribuzioni nel periodo intermedio - quando i fatti posti a fondamento di tale colpa sono i medesimi in relazione ai quali il giudice amministrativo ha escluso la sussistenza della adeguatezza delle sanzioni - e, dall'altro lato, implica che il compenso per lavoro autonomo svolto dal dipendente stesso durante la sospensione sia bensì deducibile dal risarcimento del danno a questi spettante - e quantificabile con riferimento alle retribuzioni non percepite in dipendenza dei provvedimenti espulsivi - ma solo se e nei limiti in cui tale compenso risulti (anche in base a prove presuntive) effettivamente percepito ed erogato in corrispettivo di attività, che, essendo incompatibile con la prosecuzione contestuale della prestazione di lavoro subordinato, sia stata resa possibile appunto da quei provvedimenti espulsivi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2094, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)