Sez. U, Sentenza n. 3319 del 22/03/1995 (Rv. 491332 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - FERROVIE E TRANVIE IN CONCESSIONE | Impugnazione dei provvedimenti disciplinari - Giurisdizione del giudice amministrativo - Estensione alla tutela patrimoniale spettante al lavoratore a seguito dell'annullamento della sanzione disciplinare della destituzione - Inammissibilità.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - FERROVIE E TRANVIE IN CONCESSIONE
In tema di rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine all'impugnazione dei provvedimenti disciplinari, prevista dall'art. 58 dell'all. A) al R.D. 8 gennaio 1931 n. 148 - la quale si giustifica con la preminenza dell'interesse collettivo al regolare svolgimento del servizio pubblico di trasporto - non si estende a provvedimenti diversi da quelli disciplinari ed alle controversie relative alle obbligazioni nascenti dal rapporto di lavoro; in particolare esula dalla giurisdizione amministrativa e rientra invece in quella del giudice ordinario la controversia che ha per oggetto la tutela patrimoniale spettante al lavoratore a seguito dell'avvenuto annullamento della sanzione disciplinare della destituzione da parte del giudice amministrativo.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 58 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)