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Sez. 1, Sentenza n. 3093 del 16/10/1972 (Rv. 360868 - 01)

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - COMPATIBILITA E INCOMPATIBILITA - DECADENZA DAL MANDATO ELETTORALE - PRONUNCIA RELATIVA - EFFICACIA EX TUNC - ELIMINAZIONE DELLA RAGIONE DI INCOMPATIBILITA AL MOMENTO DELLA DECISIONE - PRONUNCIA DI DECADENZA - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1972-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360868-01

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - COMPATIBILITA E INCOMPATIBILITA - DECADENZA DAL MANDATO ELETTORALE - PRONUNCIA RELATIVA - EFFICACIA EX TUNC - ELIMINAZIONE DELLA RAGIONE DI INCOMPATIBILITA AL MOMENTO DELLA DECISIONE - PRONUNCIA DI DECADENZA - INAMMISSIBILITA.*

La pronuncia di decadenza dal mandato elettivo ha carattere dichiarativo e non costitutivo e, quindi, ha efficacia ex tunc. Peraltro, se, a norma dell'art 9 bis del tu 16 maggio 1960, n 570, la ragione di incompatibilita puo, ai fini della decadenza, essere fatta valere in ogni momento, con istanza al consiglio comunale o con ricorso giurisdizionale, la decadenza medesima non puo essere dichiarata se la ragione di incompatibilita, sebbene preesistente alla elezione, non continui piu a sussistere o non sia tuttora in atto. (V 2617'61; 2944'54).*

Riferimenti normativi: Legge 16/05/1960 num. 570 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)