Sez. 2, Sentenza n. 1789 del 10/12/1965 Ud. (dep. 22/04/1966) Rv. 101193 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DEPOSITO NELLA CASA DEL COMUNE - PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICA - DECRETO DI CITAZIONE - DATA DI COMPARIZIONE - ERRONEA INDICAZIONE NELLA COMUNICAZIONE DELL'AVVENUTO DEPOSITO - IRRILEVANZA.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DEPOSITO NELLA CASA DEL COMUNE - PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICA - DECRETO DI CITAZIONE - DATA DI COMPARIZIONE - ERRONEA INDICAZIONE NELLA COMUNICAZIONE DELL'AVVENUTO DEPOSITO - IRRILEVANZA.*
La notificazione mediante deposito nella casa comunale deve considerarsi perfezionata non appena l'ufficiale giudiziario abbia ottemperato a tutte le formalita prescritte, essendo irrilevanti la ragione e la conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario. Qualora l'ufficiale giudiziario, nella lettera di comunicazione prevista dall'art 169, comma quinto cod proc pen, abbia indicato una data di comparizione diversa da quella stabilita nel decreto di citazione a giudizio, l'erroneita di tale indicazione (non necessaria, in quanto prescritta dall'art 2 del DPR 8 agosto 1955, n 666, solo per l'avviso da affiggere alla porta della casa di abitazione) non infirma la validita della notificazione dello stesso decreto, poiche scopo della comunicazione e quello di dare notizia dell'avvenuto deposito, non quello di rendere noto il contenuto dello stesso atto, che l'interessato puo ritirare presso la casa comunale.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 169 com. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 407 com. 1 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)