Sez. 3, Sentenza n. 95 del 11/01/1978 (Rv. 389388 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE - IPOTESI EX ART 330, PRIMO COMMA, COD PROC CIV - DISTINZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE - IPOTESI EX ART 330, PRIMO COMMA, COD PROC CIV - DISTINZIONE.*
Le due ipotesi previste dal primo comma dell'art 330 cod proc civ, che disciplina il luogo di notificazione dell'impugnazione, non differiscono per il fatto che la prima riguarderebbe la parte costituita personalmente e la seconda la parte costituita per mezzo di procuratore: entrambe, infatti, si riferiscono alla notificazione da effettuarsi alla parte costituita per mezzo di procuratore e differiscono solo perche, nella prima ipotesi, la parte vittoriosa ha dichiarato una residenza o eletto un domicilio nell'atto di notificazione della sentenza impugnata, mentre nella seconda ipotesi non vi ha provveduto, e, quindi, non resta che notificare l'atto di impugnazione presso il procuratore costituito. (V 1089/67, mass n 327472; (V 1987/59; (contra 741/51).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)