Sez. 5, Sentenza n. 25685 del 24/10/2008 (Rv. 605145 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - CONTENUTO | Imponibile Irpeg - Accertamento in misura maggiore di quella dichiarata - Avviso di accertamento - Indicazione imposta dovuta - Modalità - Fondamento - Scomputo degli acconti - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Rimborso - Presentazione dichiarazione integrativa - Necessità - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - CONTENUTO
In tema di accertamento e controllo delle dichiarazioni dei redditi, nel caso in cui sia accertato l'imponibile IRPEG in misura maggiore di quella dichiarata, l'imposta corrispondente dovuta deve essere indicata, nello stesso avviso di accertamento, al lordo ed al netto delle detrazioni e delle ritenute d'acconto versate, in conformità al generale principio di non duplicazione dell'imposta ed a quelli dettati, in particolare, per lo scomputo degli acconti ex art. 19 e 93 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; con la conseguenza che, in mancanza di tale scomputo, il contribuente ha diritto di chiedere, entro i limiti temporali previsti dalla legge, il rimborso delle ritenute suddette, a prescindere dalla presentazione di una dichiarazione integrativa e dalla validità di questa.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 com. 2 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 19, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 93
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)