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Sez. 5, Sentenza n. 14626 del 10/11/2000 (Rv. 541573 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - CONTENUTO | Indicazioni a pena di nullità - Principio di precisione e chiarezza - Funzione di tutela del contribuente - Portata.
Stato
decisa il 2000-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541573-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - CONTENUTO

L'avviso di accertamento deve contenere, a pena di nullità, in base all'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, commi secondo e terzo, l'indicazione dell'imponibile accertato, delle aliquote applicate e delle imposte liquidate, al lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute di acconto e dei crediti d'imposta. Il principio di precisione e chiarezza delle "indicazioni", su cui il precetto si fonda, svolge una funzione di tutela del diritto del contribuente, il quale deve essere posto in grado di verificare, agevolmente ed immediatamente, attraverso una semplice operazione contabile, l'esattezza del calcolo dell'imposta dovuta, senza ricorrere a complesse cognizioni tecnico - giuridiche, in particolare nel caso di imposta ad aliquote progressive.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)