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Sez. 2, Sentenza n. 11488 del 19/11/1997 (Rv. 510131 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - SOTTOTETTI, SOFFITTI, SOLAI | Sottotetto di un edificio in condominio - Pertinenza delle unità immobiliari dell'ultimo piano - Configurabilità - Limiti - Funzione esclusiva di camera d'aria di protezione dal caldo - Necessità.
Stato
decisa il 1997-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510131-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - SOTTOTETTI, SOFFITTI, SOLAI

Il sottotetto di un edificio in condominio può essere considerato pertinenza delle unità immobiliari comprese nell'ultimo piano dello stabile e presunto appartenente ai proprietari di tali unità immobiliari soltanto quando assolve esclusivamente alla funzione di camera d'aria destinata ad isolare e proteggere le stesse dal caldo, dal freddo e dall'umidità, mentre quando sia impiegato od anche concretamente impiegabile a vantaggio della collettività dei condomini deve ritenersi compreso fra le parti del fabbricato da intendersi necessarie all'uso comune e perciò da presumersi condominiali ove dal titolo non risulti altrimenti ai sensi dell'art. 1117 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)