Sez. 2, Sentenza n. 11488 del 19/11/1997 (Rv. 510131 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - SOTTOTETTI, SOFFITTI, SOLAI | Sottotetto di un edificio in condominio - Pertinenza delle unità immobiliari dell'ultimo piano - Configurabilità - Limiti - Funzione esclusiva di camera d'aria di protezione dal caldo - Necessità.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - SOTTOTETTI, SOFFITTI, SOLAI
Il sottotetto di un edificio in condominio può essere considerato pertinenza delle unità immobiliari comprese nell'ultimo piano dello stabile e presunto appartenente ai proprietari di tali unità immobiliari soltanto quando assolve esclusivamente alla funzione di camera d'aria destinata ad isolare e proteggere le stesse dal caldo, dal freddo e dall'umidità, mentre quando sia impiegato od anche concretamente impiegabile a vantaggio della collettività dei condomini deve ritenersi compreso fra le parti del fabbricato da intendersi necessarie all'uso comune e perciò da presumersi condominiali ove dal titolo non risulti altrimenti ai sensi dell'art. 1117 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)