Sez. 5, Sentenza n. 9385 del 21/04/2009 (Rv. 607961 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Complesso immobiliare non accatastato - Stabilimento industriale con annessa casa del custode - Determinazione della base imponibile - Criterio del costo contabile - Applicabilità - Condizioni - Criterio residuale della rendita dei fabbricati similari - Fattispecie.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di determinazione della base imponibile ai fini dell'I.C.I., il criterio del costo contabile di costruzione, stabilito nell'art. 5 del d.lgs. n. 504 del 1992, si applica solo agli immobili non ancora iscritti in catasto che siano classificabili interamente nella categoria "D", relativa alla destinazione industriale, e siano distintamente contabilizzati. Non ricorrono tali condizioni quando, con riferimento ad un unico corpo di fabbrica costituito da uno stabilimento industriale con annessa casa del custode, i costi di costruzione siano stati contabilizzati indistintamente per i due fabbricati e la casa del custode risulti successivamente classificata nella categoria A/2, relativa ad immobili destinati ad uso abitativo, dovendo essere applicato in questo caso il criterio sussidiario della rendita dei fabbricati similari, previsto dall'art. 5, quarto comma del d.lgs. n. 504 cit. Ne consegue che, una volta intervenuta l'attribuzione della rendita definitiva, è legittima la determinazione del valore imponibile, per le annualità anteriori all'accatastamento, in base alle rendite catastali derivanti dalla distinta classificazione delle due unità immobiliari, in quanto considerate i più attendibili parametri di riferimento dei fabbricati similari a quelli oggetto d'imposizione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)