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Sez. 3, Sentenza n. 9462 del 17/11/2015 Cc. (dep. 08/03/2016) Rv. 266323 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO | Bene sottoposto a diritto reale di garanzia - Istanza di revoca del sequestro finalizzata allo "svincolo" del bene per restituirlo alla procedura esecutiva - Legittimazione del creditore ipotecario - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-11-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266323-01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO

In tema di sequestro preventivo, il creditore assistito da garanzia reale sul bene non è legittimato a proporre appello cautelare al fine di svincolare il bene e restituirlo alla procedura esecutiva civile già pendente, in quanto, trattandosi di creditore ipotecario che non può vantare alcun diritto alla restituzione immediata della "res" oggetto del provvedimento ablativo, difetta l'attualità della pretesa alla restituzione del bene medesimo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 325 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)