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Sez. 6, Sentenza n. 520 del 10/02/1995 Cc. (dep. 27/05/1995) Rv. 201436 - 01

Misure cautelari - Reali - Sequestro preventivo - Riesame - In genere | Alienante con patto di riservato dominio - Richiesta di riesame - Legittimazione - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1995-02-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201436-01

Misure cautelari - Reali - Sequestro preventivo - Riesame - In genere

Qualora un bene sia stato acquistato con patto di riservato dominio a favore dell'alienante, ai sensi dell'art. 1523 cod. civ., ancorché questi ne conservi la proprietà fino al momento del pagamento dell'ultima rata del prezzo, ogni altro effetto della vendita (consegna, uso e godimento della "res" da parte dell'acquirente nonché assunzione "ex lege" da parte dello stesso dei rischi del contratto) ha luogo immediatamente in conseguenza della perfezione del negozio; ne deriva che il diritto attuale dell'acquirente di disporre in via esclusiva del bene, fino a quando l'eventuale suo inadempimento del non abbia dato luogo alla risoluzione del contratto ex art. 1526 cod. civ. a favore del venditore, impedisce di riconoscere a quest'ultimo la legittimazione a richiedere, ex art. 322 cod. proc. pen., il riesame del decreto di sequestro preventivo, poiché anche il diritto alla restituzione delle cose sequestrate, in regime di efficacia del contratto di vendita con riserva di proprietà, spetta comunque all'acquirente cui il bene è stato sequestrato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 322 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1523, Cod. Civ. art. 1526

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)