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Sez. 4, Sentenza n. 28580 del 05/05/2026 Ud. (dep. 28/07/2026) Rv. 290476-01

REATO - CAUSALITA' (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO | Posizione di garanzia - Fonte - Investitura formale - Necessità - Esclusione - Assunzione della gestione del rischio specifico da cui dipende l'evento dannoso - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-05-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/290476-01

REATO - CAUSALITA' (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO

In tema di reati omissivi impropri, la posizione di garanzia può essere generata non solo da una formale investitura, ma anche dall'esercizio di fatto delle funzioni tipiche del garante, purché il soggetto agente assuma la gestione dello specifico rischio mediante un comportamento di consapevole presa in carico del bene protetto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva ravvisato la responsabilità dell'organizzatore di un evento musicale tenutosi all'interno di una discoteca, durante il cui svolgimento, a causa del sovraffollamento conseguente alla vendita di un numero di biglietti non commisurato alla

capienza del locale, si era verificata la morte per asfissia di alcuni spettatori e il ferimento di altri, travolti durante l'esodo massivo verso le uscite, conseguito all'impiego di spray urticante ad opera di terzi).

Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 61 com. 3, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)