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Sez. 4 - , Sentenza n. 37224 del 05/06/2019 Ud. (dep. 06/09/2019) Rv. 277629 - 01

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO | Posizione di garanzia - Fonte - Investitura formale - Necessità - Esclusione - Comportamenti concludenti - Idoneità - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-06-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277629-01

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO

In tema di reati omissivi colposi, la posizione di garanzia può essere generata non solo da investitura formale, ma anche dall'esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garante purchè l'agente assuma la gestione dello specifico rischio mediante un comportamento concludente, consistente nella presa in carico del bene protetto. (Fattispecie relativa ad omicidio colposo conseguente alla caduta di un albero, in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva affermato la responsabilità del funzionario agronomo di un Comune facendo conseguire la posizione di garanzia all'effettuazione da parte dell'imputata, un mese e mezzo prima dell'evento, di un semplice sopralluogo del tutto casuale sul posto, in mancanza di prova dell'espletamento, nell'esercizio delle proprie funzioni, di una vera e propria ispezione in senso tecnico giuridico, finalizzata alla prevenzione dello specifico rischio di crollo dell'albero, e dunque tale da consentirle di essere consapevole della presa in carico della situazione di rischio quale garante).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)