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Sez. 3, Sentenza n. 1205 del 13/03/1997 Cc. (dep. 05/05/1997) Rv. 207761 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASI E MEZZI (TASSATIVITÀ) | Provvedimenti sulla qualificazione dell'impugnazione e conseguente trasmissione degli atti ai sensi dell'art. 568 comma 5 cod.proc.pen. - Impugnabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-03-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207761-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASI E MEZZI (TASSATIVITÀ)

Non è prevista alcuna forma di impugnazione (e quindi nemmeno il ricorso per cassazione) contro il provvedimento con il quale il giudice di merito ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod.proc.pen., qualifica l'impugnazione a lui proposta come ricorso per cassazione e dispone conseguentemente la trasmissione degli atti alla Suprema Corte. Infatti, un provvedimento di tal tipo, in qualsiasi forma adottato, non resta insindacabile, poiché è sempre soggetto al controllo nell'ulteriore corso del procedimento, come accade in genere per i provvedimenti sulla competenza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)