Sez. 3, Sentenza n. 32047 del 05/06/2025 Cc. (dep. 26/09/2025) Rv. 288548-01
IMPUGNAZIONI - CASI E MEZZI (TASSATIVITA') | Provvedimento sulla qualificazione dell'impugnazione e conseguente trasmissione degli atti ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen. - Impugnabilità - Esclusione - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - CASI E MEZZI (TASSATIVITA')
Non è impugnabile il provvedimento con cui il giudice di merito qualifica l'impugnazione a lui proposta come ricorso per cassazione, ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen., disponendo, conseguentemente, la trasmissione degli atti alla Suprema corte. (In motivazione, la Corte ha affermato l'insindacabilità di detto provvedimento, in qualsiasi forma adottato, sul rilievo che esso, come i provvedimenti sulla competenza, è soggetto a controllo nell'ulteriore corso del procedimento).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)