Sez. 3, Sentenza n. 19493 del 21/09/2007 (Rv. 599415 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE | Tamponamento - Presunzione di cui al secondo comma dell'art. 2054 cod. civ. - Esclusione - Presunzione di colpa esclusiva del conducente del veicolo tamponante - Sussistenza - Prova liberatoria - Onere a carico del tamponante.
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE
Per il disposto dell'art. 149, comma 1, del vigente codice della strada (d.lgs. n. 285 del 1992) il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuta collisione pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza, con la conseguenza che, non potendosi applicare la presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, comma secondo, cod. civ., egli resta gravato dall'onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell'automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 149 com. 1, Cod. Strada art. 149 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)