diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 3282 del 15/02/2006 (Rv. 588095 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE | Tamponamento anche parziale - Presunzione ex art. 2054, secondo comma, cod. civ. - Esclusione - Presunzione di colpa esclusiva del conducente del veicolo tamponante - Sussistenza - Prova liberatoria - Onere a carico del tamponante.
Stato
decisa il 2006-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588095-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE

In caso di tamponamento tra veicoli - che si verifica anche quando il contatto tra il veicolo tamponato e il tamponante sia soltanto parziale - per il disposto dell'art. 107 del previgente codice della strada (applicabile "ratione temporis" al sinistro per cui è causa), il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede. Pertanto, l'avvenuta collisione pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza, con la conseguenza che, non potendosi applicare la presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054 comma secondo cod. civ., egli resta gravato dall'onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell'automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 com. 2 CORTE COST., (Cod. Strada Abrog. art. 107)

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)