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Sez. 1, Sentenza n. 9026 del 26/08/1993 (Rv. 483571 - 01)

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Deposito di atti - Della copia autentica della sentenza (o decisione) impugnata o della richiesta di trasmissione del fascicolo di ufficio | Sentenza di appello di omologazione o rigetto del concordato preventivo - Copia priva di annotazione circa la data della sua comunicazione - Allegazione - Conseguenze - Improcedibilità del ricorso - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 1993-08-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483571-01

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Deposito di atti - Della copia autentica della sentenza (o decisione) impugnata o della richiesta di trasmissione del fascicolo di ufficio

Con riguardo al ricorso per cassazione, contro la sentenza d'appello che abbia omologato o respinto il concordato preventivo, l'allegazione di una copia di tale sentenza priva di annotazione circa la data della sua comunicazione ("dies a quo" per il computo del termine di sessanta giorni ai sensi dell'art. 183 della legge fallimentare, nel testo risultante a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 255 del 1974) non implica improcedibilità del ricorso stesso, ove l'indicata data sia evincibile dal fascicolo d'ufficio, acquisito su conforme richiesta del ricorrente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Legge Falliment. art. 183 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 183 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)